trasferimento di fondi

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui: a) bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012

Fonte: reg-2015-05-20-847art. 3

un’operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l’ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui: a) bonifico, quale definito all’articolo 4, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366

Fonte: reg-2023-05-31-1113art. 3
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