Art. 4
Definizioni
In vigore dal 13 nov 2007
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1)
«Stato membro di origine», uno dei seguenti:
i)
lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del prestatore di servizi di pagamento; o
ii)
se il prestatore di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, nessuna sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede amministrativa;
2)
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha un agente o una succursale o fornisce servizi di pagamento;
3)
«servizi di pagamento»: le attività commerciali elencate nell’allegato;
4)
«istituto di pagamento»: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la Comunità;
5)
«operazione di pagamento»: l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
6)
«sistema di pagamento»: un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
7)
«pagatore»: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;
8)
«beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;
9)
«prestatore di servizi di pagamento»: organismi di cui all’, paragrafo 1, e persone fisiche e giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’;
10)
«utente di servizi di pagamento»: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
11)
«consumatore»: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
12)
«contratto quadro»: un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;
13)
«rimessa di denaro»: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo;
14)
«conto di pagamento»: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;
15)
«fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE;
16)
«ordine di pagamento»: l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;
17)
«data valuta»: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento;
18)
«tasso di cambio di riferimento»: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;
19)
«autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate;
20)
«tasso di interesse di riferimento»: il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di pagamento;
21)
«identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utente di servizi di pagamento e che quest’ultimo deve fornire per identificare con chiarezza l’altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per un’operazione di pagamento;
22)
«agente»: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento;
23)
«strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento per disporre un ordine di pagamento;
24)
«tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica simultanea del prestatore e dell’utente di servizi di pagamento, possa essere utilizzato per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento;
25)
«supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta all’utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
26)
«microimpresa»: un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita all’ e all’, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
27)
«giornata operativa»: il giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo in base a quanto necessario per l’esecuzione dell’operazione di pagamento;
28)
«addebito diretto»: un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
29)
«succursale»: una sede di attività, diversa dalla sede amministrativa, che costituisce parte di un istituto di pagamento, che è sprovvista di personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni, o l’insieme delle operazioni inerenti all’attività di un istituto di pagamento; tutte le sedi di attività create nello stesso Stato membro da un istituto di pagamento avente la sede amministrativa in un altro Stato membro sono considerate come un’unica succursale;
30)
«gruppo»: un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle entità in cui l’impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2007:64:oj#art-4