Art. 12

Revoca dell’autorizzazione

In vigore dal 13 nov 2007
Revoca dell’autorizzazione 1.   Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto quando tale istituto: a) non si serve dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, qualora lo Stato membro interessato non preveda che in tali casi l’autorizzazione decada; o b) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; o c) non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione; o d) costituirebbe una minaccia per la stabilità del sistema di pagamento, portando avanti la sua attività di servizi di pagamento; o e) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca dell’autorizzazione è prevista dal diritto nazionale. 2.   La revoca dell’autorizzazione deve essere motivata e comunicata agli interessati. 3.   La revoca dell’autorizzazione è resa pubblica.
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