Art. 11

Comunicazione della decisione

In vigore dal 13 nov 2007
Comunicazione della decisione Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni complete necessarie ai fini della decisione, le autorità competenti comunicano al richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o respinta. Ogni diniego di autorizzazione è motivato.
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