Art. 10
Rilascio dell’autorizzazione
In vigore dal 13 nov 2007
Rilascio dell’autorizzazione
1. Gli Stati membri richiedono agli istituti diversi da quelli di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a c), e) e f), e diversi dalle persone fisiche o giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’, che intendono prestare servizi di pagamento, un’autorizzazione ad operare in qualità di istituto di pagamento prima di iniziare a prestare servizi di pagamento. L’autorizzazione è concessa unicamente ad una persona giuridica stabilita nello Stato membro.
2. Un’autorizzazione è concessa se le informazioni e le prove che accompagnano la domanda soddisfano tutti i requisiti di cui all’ e se, dopo la verifica della domanda, le autorità competenti pervengono a una valutazione complessiva positiva. Prima di concedere un’autorizzazione le autorità competenti possono consultare, se del caso, la banca centrale nazionale o altre autorità pubbliche competenti.
3. Un istituto di pagamento che, a norma della legislazione nazionale del proprio Stato membro di origine, è tenuto ad avere una sede legale, deve avere la propria sede amministrativa nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale.
4. Le autorità competenti concedono l’autorizzazione soltanto se, tenuto conto della necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento, quest’ultimo è dotato di solidi dispositivi di governo societario per la prestazione dei servizi di pagamento, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di procedure efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili; tali dispositivi, procedure e meccanismi sono completi e proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità dei servizi di pagamento forniti dall’istituto di pagamento.
5. Qualora un istituto di pagamento presti uno dei servizi di pagamento di cui all’allegato e nello stesso tempo svolga altre attività commerciali, le autorità competenti possono esigere la creazione di un’entità separata per l’attività di servizi di pagamento, se le attività diverse dai servizi di pagamento dell’istituto di pagamento danneggiano o rischiano di danneggiare la solidità finanziaria di quest’ultimo o la capacità delle autorità competenti di controllare l’osservanza da parte dell’istituto di pagamento di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.
6. Le autorità competenti rifiutano di concedere l’autorizzazione qualora, tenuto conto della necessità di assicurare una sana e prudente gestione di un istituto di pagamento, non siano convinte dell’idoneità degli azionisti o dei membri che detengono partecipazioni qualificate.
7. Se, ai sensi dell’, paragrafo 46, della direttiva 2006/48/CE, tra l’istituto di pagamento e altre persone fisiche o giuridiche esistono stretti legami, le autorità competenti concedono l’autorizzazione solo a condizione che tali legami non ostacolino l’effettivo esercizio dei loro compiti di vigilanza.
8. L’autorità competente concede l’autorizzazione soltanto se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’impresa di investimento ha stretti legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.
9. L’autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri e consente all’istituto di pagamento di cui trattasi di prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento, a condizione che tali servizi siano coperti dall’autorizzazione stessa.
Storico versioni
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