Art. 26

Condizioni

In vigore dal 13 nov 2007
Condizioni 1.   Fatto salvo l’, gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all’applicazione di tutta o di parte della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni da 1 a 3 ad eccezione degli e autorizzare l’iscrizione di persone fisiche o giuridiche nel registro di cui all’, qualora: a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dalla persona interessata, compreso qualsiasi agente di cui è pienamente responsabile, non superi i 3 milioni di EUR; questa condizione è valutata in base all’importo complessivo delle operazioni di pagamento previsto nel suo piano aziendale a meno che le autorità competenti non richiedano un adeguamento di tale piano; e b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per crimini legati al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari. 2.   Tutte le persone fisiche o giuridiche registrate conformemente al paragrafo 1 devono avere la sede amministrativa o il luogo di residenza nello Stato membro in cui operano effettivamente. 3.   Le persone di cui al paragrafo 1 sono trattate come istituti di pagamento, anche se l’, paragrafo 9, e l’ non si applicano a tali persone. 4.   Gli Stati membri possono inoltre disporre che le persone fisiche o giuridiche registrate in conformità del paragrafo 1 possano svolgere solo alcune delle attività elencate all’. 5.   Le persone di cui al paragrafo 1 notificano alle autorità competenti qualsiasi cambiamento della loro situazione che incida sulla condizione specificata al paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 1, 2 e 4 non siano più rispettate, la persona interessata richieda un’autorizzazione entro 30 giorni di calendario, secondo la procedura di cui all’. 6.   Il presente articolo non si applica alle disposizioni stabilite nella direttiva 2005/60/CE né alle disposizioni antiriciclaggio nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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