Art. 13

Iscrizione

In vigore dal 13 nov 2007
Iscrizione Gli Stati membri istituiscono un registro pubblico degli istituti di pagamento autorizzati, relativi agenti e succursali, nonché delle persone fisiche e giuridiche, relativi agenti e succursali per cui è stata concessa una deroga ai sensi dell’, nonché degli istituti di cui all’, paragrafo 3, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale. Essi sono iscritti nel registro dello Stato membro di origine. Nel registro sono specificati i servizi di pagamento per i quali l’istituto di pagamento è autorizzato o per i quali la persona fisica o giuridica è stata registrata. Gli istituti di pagamento sono elencati nel registro separatamente dalle persone fisiche e giuridiche che sono state registrate conformemente all’. Esso è pubblicamente consultabile e accessibile on line e aggiornato periodicamente.
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