Art. 15

Contabilità e revisione legale

In vigore dal 13 nov 2007
Contabilità e revisione legale 1.   La direttiva 78/660/CEE e, ove applicabile, la direttiva 83/349/CEE, nonché la direttiva 86/635/CEE e il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (27) si applicano mutatis mutandis agli istituti di pagamento. 2.   A meno che non siano esonerati ai sensi della direttiva 78/660/CEE e, ove applicabile, della direttiva 83/349/CEE e della direttiva 86/635/CEE, i conti annuali e i conti consolidati degli istituti di pagamento sono controllati da revisori legali o da imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE. 3.   Per fini di vigilanza, gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento forniscano informazioni contabili separate per i servizi di pagamento che figurano nell’allegato e per le attività menzionate all’, paragrafo 1, che sono oggetto di relazione da parte di un revisore. Tale relazione è elaborata, ove opportuno, dai revisori legali o da un’impresa di revisione contabile. 4.   Gli obblighi stabiliti all’ della direttiva 2006/48/CE si applicano mutatis mutandis ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile degli istituti di pagamento per quanto riguarda le attività di servizi di pagamento.
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