Art. 17
Ricorso ad agenti, succursali o entità cui vengono esternalizzate attività
In vigore dal 13 nov 2007
Ricorso ad agenti, succursali o entità cui vengono esternalizzate attività
1. Quando un istituto di pagamento intende prestare servizi di pagamento mediante un agente, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro d’origine:
a)
il nome e l’indirizzo dell’agente;
b)
una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno gli agenti al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE;
c)
l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’agente cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e prove attestanti la loro competenza e correttezza.
2. Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono iscrivere l’agente nel registro di cui all’.
3. Prima di iscrivere l’agente nel registro, le autorità competenti, ove ritengano che le informazioni fornite non sono corrette, possono disporre l’ulteriore accertamento delle stesse.
4. Se, in seguito all’accertamento delle informazioni, le autorità competenti non sono convinte che le informazioni loro fornite a norma del paragrafo 1 siano corrette, rifiutano l’iscrizione dell’agente nel registro di cui all’.
5. L’istituto di pagamento che intende prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro mediante l’impiego di un agente, segue le procedure di cui all’. In tal caso, prima che l’agente possa essere registrato a norma del presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante che intendono registrare l’agente e tengono conto del suo parere.
6. Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente al previsto impiego dell’agente o allo stabilimento della succursale, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva 2005/60/CE ovvero che l’impiego di tale agente o lo stabilimento di tale succursale possano aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine, le quali possono rifiutare di registrare l’agente o la succursale o possono revocare l’iscrizione, se già avvenuta, dell’agente o della succursale.
7. L’istituto di pagamento che intende esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine.
L’esternalizzazione di funzioni operative importanti non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’istituto di pagamento né impedire alle autorità competenti di controllare che gli istituti di pagamento adempiano a tutti gli obblighi definiti dalla presente direttiva.
Ai fini del secondo comma una funzione operativa viene considerata importante laddove un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità dell’istituto di pagamento di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione come richiesto dal presente titolo o agli altri obblighi imposti dalla presente direttiva, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi di pagamento. Gli Stati membri assicurano il rispetto delle condizioni seguenti da parte degli istituti di pagamento che esternalizzano funzioni operative importanti:
a)
l’esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell’alta dirigenza;
b)
non vengono alterati il rapporto e gli obblighi dell’istituto di pagamento nei confronti dei suoi utenti di servizi di pagamento ai sensi della presente direttiva;
c)
non viene messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’istituto di pagamento deve soddisfare per poter essere autorizzato e per conservare tale autorizzazione in conformità del presente titolo;
d)
non viene soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione dell’istituto di pagamento.
8. Gli istituti di pagamento assicurano che gli agenti o le succursali che agiscono per loro conto ne informino gli utenti dei servizi di pagamento.
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