Art. 6
Capitale iniziale
In vigore dal 13 nov 2007
Capitale iniziale
Gli Stati membri richiedono agli istituti di pagamento di detenere, all’atto dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprendente gli elementi di cui all’, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE, secondo le modalità seguenti:
a)
quando l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’allegato, il suo capitale non è mai inferiore a 20 000 EUR;
b)
quando l’istituto di pagamento presta il servizio di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato, il suo capitale non è mai inferiore a 50 000 EUR; e
c)
quando l’istituto di pagamento presta i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell’allegato, il suo capitale non è mai inferiore a 125 000 EUR.
Storico versioni
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