Art. 7

Fondi propri

In vigore dal 13 nov 2007
Fondi propri 1.   I fondi propri degli istituti di pagamento, quali definiti agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE, non sono inferiori all’importo più elevato indicato agli o 8 della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per i fondi propri quando l’istituto di pagamento appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di pagamento, ente creditizio, impresa di investimento, società di gestione patrimoniale o impresa di assicurazione. Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di pagamento ha carattere ibrido e svolge attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamenti di cui all’allegato. 3.   Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’ della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare l’ agli istituti di pagamento inclusi nella supervisione consolidata dell’ente creditizio impresa madre ai sensi della direttiva 2006/48/CE.
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