Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni: 1)   «sistemi di garanzia dei depositi» o «SGD»: i sistemi di cui alla lettere a), b) o c) dell’, paragrafo 2; 2)   «sistema di tutela istituzionale»: i sistemi di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; 3)   «deposito»: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditori quando: a) la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario ai sensi dell’, paragrafo 17, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo e che esiste in uno Stato membro il 2 luglio 2014; b) il suo capitale non è rimborsabile alla pari; c) il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall’ente creditizio o da un terzo; 4)   «depositi ammissibili»: depositi che non sono esclusi dalla protezione conformemente all’; 5)   «depositi coperti»: la parte di depositi ammissibili che non supera il livello di copertura di cui all’; 6)   «depositante»: il titolare o, in caso di conto congiunto, ciascuno dei titolari del deposito; 7)   «conto congiunto»: un conto intestato a due o più persone, o sul quale due o più persone hanno diritti, esercitati mediante la firma di una o più di tali persone; 8)   «deposito indisponibile»: un deposito in scadenza ed esigibile che non è stato rimborsato da un ente creditizio secondo le condizioni legali e contrattuali a esso applicabili, laddove: a) le autorità competenti abbiano concluso che a loro avviso l’ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e l’ente non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare; ovvero b) un’autorità giudiziaria abbia adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell’ente creditizio, con effetto di sospendere l’esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dello stesso; 9)   «ente creditizio»: un ente creditizio ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 10)   «succursale»: una sede di attività in uno Stato membro che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività di ente creditizio; 11)   «livello-obiettivo»: l’importo dei mezzi finanziari disponibili che l’SGD è tenuto a raggiungere ai sensi dell’, paragrafo 2, espresso come percentuale dei depositi coperti dei suoi membri; 12)   «mezzi finanziari disponibili»: contante, depositi e attività a basso rischio, liquidabili entro un periodo non superiore a quello fissato dall’, paragrafo 1, e impegni di pagamento fino al limite stabilito all’, paragrafo 3; 13)   «impegni di pagamento»: impegni di pagamento di un ente creditizio nei confronti di un SGD, che sono pienamente garantiti, a condizione che la garanzia: a) consista in attività a basso rischio; b) non sia gravata da diritti di terzi e sia a disposizione dell’SGD; 14)   «attività a basso rischio»: voci che rientrano nella prima o nella seconda categoria di cui alla tabella 1 dell’articolo 336 del regolamento (UE) n. 575/2013 o attività considerate sicure e liquide in maniera analoga dall’autorità competente o designata; 15)   «Stato membro d’origine»: uno Stato membro d’origine di cui all’, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013; 16)   «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante di cui all’, paragrafo 1, punto 44, del regolamento (UE) n. 575/2013; 17)   «autorità competente»: un’autorità nazionale competente di cui all’, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) 575/2013; 18)   «autorità designata»: un organismo incaricato della gestione degli SGD ai sensi della presente direttiva o, qualora il funzionamento dell’SGD sia gestito da una società privata, un’autorità pubblica designata dallo Stato membro interessato che vigila su tale sistema ai sensi della presente direttiva. 2.   Quando la presente direttiva fa riferimento al regolamento (UE) n. 1093/2010, un organismo incaricato della gestione di un SGD o, qualora il funzionamento dell’SGD sia gestito da una società privata, l’autorità pubblica che vigila su tale sistema è considerata, ai fini di tale regolamento, un’autorità competente conformemente all’, punto 2, di tale regolamento. 3.   Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare («building societies») dell’Irlanda o del Regno Unito, a eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
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