Art. 1
Definizioni
In vigore dal 29 lug 2014
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «mese di aggiudicazione di riferimento» si intende il mese più recente per il quale sono disponibili dati sui prestiti netti idonei per ogni aggiudicazione di OMRLT;
2)
per «ente creditizio» si intende un ente creditizio ai sensi dell'appendice 2 (glossario) dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14;
3)
per «prestiti idonei» si intendono i prestiti a società non finanziarie e famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) residenti in Stati membri la cui moneta è l'euro, ad eccezione dei prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni; il termine «residente», a tali fini, va inteso nell'accezione di cui all' del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (3);
4)
per «prestiti netti idonei» si intendono i prestiti lordi sotto forma di prestiti idonei al netto dei rimborsi delle consistenze in essere dei prestiti idonei nel corso di un periodo determinato, come specificato nell'allegato II;
5)
per «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) si intende il termine nell'accezione di cui all' del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea (BCE/2008/32) (4);
6)
per «codice IFM» si intende un codice identificativo unico per una IFM che si trova nell'elenco di IFM a fini statistici redatto e pubblicato dalla BCE a fini statistici ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32);
7)
per «consistenze in essere dei prestiti idonei» si intendono le consistenze in essere dei prestiti idonei iscritti a bilancio, ad esclusione dei prestiti idonei cartolarizzati o trasferiti altrimenti senza cancellazione dal bilancio, come ulteriormente specificato nell'allegato II;
8)
per «partecipante» si intende una controparte ammessa alle operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema ai sensi dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14, che presenta offerte nelle procedure d'asta relative a OMRLT su base individuale o di gruppo come ente capofila e che è soggetta a tutti i diritti e gli obblighi connessi alla sua partecipazione alle procedure d'asta relative a OMRLT;
9)
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui un partecipante è stabilito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:541(2):oj#art-1