Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 gen 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) per «riserve obbligatorie minime» s’intende l’ammontare dei fondi che un’istituzione è tenuta a detenere come riserve nei suoi conti di riserva presso la banca centrale nazionale competente; 2) per «obblighi di riserva minima» s’intendono tutti gli obblighi che le istituzioni sono tenute a rispettare ai sensi del presente regolamento in relazione alle riserve obbligatorie minime per quanto riguarda il calcolo, la notifica, la conferma e il mantenimento delle riserve obbligatorie minime, nonché la segnalazione e la verifica; 3) per «Stato membro dell’area dell’euro» s’intende uno Stato membro la cui moneta è l’euro; 4) per «ente creditizio» s’intende un «ente creditizio» come definito all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013; 5) per «succursale» s’intende una «succursale» come definita all’, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) n. 575/2013; 6) per «BCN competente» s’intende la banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro dell’area dell’euro in cui l’istituzione è residente; 7) per «conti di riserva» s’intendono i conti in cui un’istituzione detiene le proprie riserve presso la BCN competente; 8) per «aggregato soggetto a riserva» s’intende la somma delle passività ammissibili utilizzate per calcolare le riserve obbligatorie minime di un’istituzione; 9) per «coefficiente di riserva» s’intende la percentuale applicata alle voci dell’aggregato soggetto a riserva per il calcolo delle riserve obbligatorie minime di un’istituzione; 10) per «periodo di mantenimento» s’intende l’arco temporale durante il quale è valutato l’adempimento degli obblighi di riserva minima; 11) per «saldo di fine giornata» s’intendono le riserve detenute nel momento in cui si sono concluse le attività di pagamento e sono state effettuate le transazioni collegate all’accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema; 12) per «giorno lavorativo BCN» s’intende un qualsiasi giorno in cui una determinata BCN è aperta per espletare le operazioni legate alla politica monetaria dell’Eurosistema; 13) per «giorno lavorativo TARGET2» s’intende un qualsiasi giorno in cui TARGET2 è aperto per il regolamento di ordini di pagamento come definito nell’Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (8); 14) per «residente» s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in uno degli Stati membri dell’area dell’euro ai sensi dell’, punto 4), del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (9); 15) per «fusione» s’intende un’operazione con la quale uno o più enti creditizi (le istituzioni incorporate) sono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le attività e passività a un altro ente creditizio (istituzione incorporante), anche di nuova costituzione; 16) per «scissione» s’intende l’operazione con la quale un ente creditizio (istituzione scissa) è sciolto senza essere posto in liquidazione e trasferisce tutte le attività e passività a più istituzioni (istituzioni beneficiarie), le quali possono essere anche enti creditizi di nuova costituzione.
Storico versioni

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