Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 22 gen 2021
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di riserva minima per le seguenti istituzioni:
a)
enti creditizi che sono:
i)
autorizzati ai sensi dell’ della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); o
ii)
esenti da tale autorizzazione ai sensi dell’, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;
b)
succursali di enti creditizi, comprese le succursali stabilite in Stati membri la cui moneta è l’euro (Stato membro dell’area dell’euro) di enti creditizi che non hanno né la sede legale né la sede centrale in uno Stato membro dell’area dell’euro; ma escluse le succursali stabilite al di fuori di uno Stato membro dell’area dell’euro di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro dell’area dell’euro.
Storico versioni
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