scissione

Questo termine è definito da 6 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

i) la scissione di un agricoltore, secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in almeno due nuovi agricoltori secondo la stessa definizione, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l’azienda originaria

Fonte: reg-2009-10-29-1120art. 2

la divisione di un impianto in due o più impianti che sono disciplinati da distinte autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e sono gestite da gestori differenti.

Fonte: reg-2018-12-19-331art. 2

l’operazione con la quale un ente creditizio (istituzione scissa) è sciolto senza essere posto in liquidazione e trasferisce tutte le attività e passività a più istituzioni (istituzioni beneficiarie), le quali possono essere anche enti creditizi di nuova costituzione

Fonte: reg-2021-01-22-378art. 2

l'operazione di cui agli articoli 2506, primo comma, e 2506.1, primo comma, del codice civile

Fonte: dlgs-2023-03-02-19art. 41

(a) un'operazione in cui una o più società dividono parte delle loro attività e passività e formano una nuova società che detiene tale parte delle loro attività e passività, ovvero (b) qualsiasi operazione che si configuri come una scissione ai sensi del diritto nazionale pertinente

Fonte: dec-2019-01-31-4art. 1

un’operazione quale definita all’articolo 27 nonies, terzo comma, punto 2, della direttiva 2013/36/UE

Fonte: dec-2026-02-13-564art. 1
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo