Art. 1

Definizioni

In vigore dal 13 feb 2026
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) per «fusione», si intende un’operazione quale definita all’articolo 27 nonies, terzo comma, punto 1), della direttiva 2013/36/UE; 2) per «scissione», si intende un’operazione quale definita all’articolo 27 nonies, terzo comma, punto 2, della direttiva 2013/36/UE; 3) per «acquisizione di una partecipazione rilevante», si intende l’acquisizione di una partecipazione considerata rilevante ai sensi dell’articolo 27 bis, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE; 4) per «soggetto vigilato significativo», si intende un soggetto vigilato significativo come definito all’, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (8); 5) «decisione delegata» ha lo stesso significato di cui all’, punto 4, della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); 6) per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell’articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2; 7) per «capo di unità operativa», si intende una persona della BCE alla quale è delegato il potere di adottare decisioni relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti; 8) per «delicatezza» si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali le misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto; 9) per «decisione adottata nell’esercizio dei poteri di vigilanza conferiti dal diritto dell’Unione» si intende a) una decisione di vigilanza; b) l’approvazione di una valutazione positiva ove non sia necessaria una decisione di vigilanza ai sensi del diritto dell’Unione; c) un’istruzione formulata ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1024/2013 alle autorità nazionali competenti con cui la BCE ha stabilito una cooperazione stretta; 10) per «decisione negativa», si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l’autorizzazione richiesta dal soggetto vigilato significativo. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni o obblighi è considerata una decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie a) assicurino che il soggetto vigilato soddisfi i requisiti giuridici pertinenti di cui alle disposizioni di diritto dell’Unione applicabili, come recepite nel diritto nazionale, e siano state convenute per iscritto o b) si limitino a ribadire uno o più dei requisiti esistenti che l’ente deve soddisfare ai sensi delle disposizioni del diritto dell’Unione, come recepite nel diritto nazionale, o richiedano informazioni in merito all’integrazione di uno o più di tali requisiti; 11) per «decisione SREP» si intende la decisione adottata dalla BCE in base all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale annuale nell’accezione di cui all’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che impone requisiti prudenziali; 12) per «coefficiente di capitale primario di classe 1», «coefficiente di capitale di classe 1» e «coefficiente di capitale totale» si intendono, rispettivamente, coefficiente di capitale primario di classe 1, coefficiente di capitale di classe 1 e coefficiente di capitale totale di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); 13) per «norme prudenziali e regolamentari equivalenti», si intendono i requisiti o le disposizioni prudenziali e regolamentari applicati da un paese o territorio terzo riconosciuti dalla Commissione europea come equivalenti a quelli applicati nell’Unione conformemente all’articolo 107, paragrafo 4, e all’articolo 114, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2026/564) — Testo vigente | Portale Normativo