Art. 2

Definizioni

In vigore dal 19 dic 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «impianto esistente»: qualsiasi impianto che svolge una o più attività tra quelle elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o un'attività inclusa per la prima volta nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS) conformemente all' di tale direttiva che abbia ottenuto un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra entro il: a) 30 giugno 2019 per il periodo 2021-2025, b) 30 giugno 2024 per il periodo 2026-2030; 2)   «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto»: i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relativi alla produzione di un prodotto per il quale all'allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento; 3)   «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»: i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni corrispondenti non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativi alla produzione da fonte diversa dall'energia elettrica, all'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS o d entrambe, di calore misurabile: a) consumato nei limiti dell'impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, o b) esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nell'EU ETS per fini diversi dal teleriscaldamento, ad eccezione dell'esportazione per la produzione di energia elettrica; 4)   «teleriscaldamento»: la distribuzione di calore misurabile per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o per la produzione di acqua calda per uso domestico, attraverso una rete, a edifici o siti non interessati dall'EU ETS, ad eccezione del calore misurabile utilizzato per la produzione di prodotti e attività connesse o per la produzione di energia elettrica; 5)   «sottoimpianto di teleriscaldamento»: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, relativi alla produzione, all'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS o a entrambe, di calore misurabile esportato per il teleriscaldamento; 6)   «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili»: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, relativi alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, ivi compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza; 7)   «calore misurabile»: flusso termico netto trasportato lungo tubature o condotte individuabili utilizzando un mezzo di scambio termico quale vapore, aria calda, acqua, olio, metalli liquidi e sali, per i quali un contatore di calore è stato o può essere installato; 8)   «contatore di calore»: un contatore di energia termica (MI-004) ai sensi dell'allegato VI della direttiva 2014/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o qualsiasi altro dispositivo atto a misurare e registrare la quantità di energia termica prodotta sulla base dei volumi e delle temperature dei flussi; 9)   «calore non misurabile»: tutto il calore diverso dal calore misurabile; 10)   «sottoimpianto con emissioni di processo»: le emissioni di gas a effetto serra, di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE diversi dal biossido di carbonio, prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I del presente regolamento, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all'allegato I del presente regolamento, come risultato diretto e immediato a seguito di uno dei processi elencati qui di seguito e le emissioni derivanti dalla combustione di gas di scarico ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione: a) la riduzione chimica, elettrolitica o pirometallurgica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore; b) l'eliminazione di impurità da metalli e composti metallici per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore; c) la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore; d) le sintesi chimiche di prodotti e prodotti intermedi nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore; e) l'impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore; f) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore; 11)   «gas di scarico»: gas contenenti carbonio non completamente ossidato allo stato gassoso alle condizioni standard a seguito di uno dei processi di cui al punto 10), dove per «condizioni standard» si intendono temperatura di 273,15 K e pressione di 101 325 Pa che definisce i metri cubi normali (Nm3) ai sensi dell', punto 50), del regolamento (UE) n. 601/2012; 12)   «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento; 13)   «combustione in torcia per ragioni di sicurezza»: la combustione di combustibili pilota e di quantità estremamente fluttuanti di gas di processo o di gas residui in un'unità esposta a perturbazioni atmosferiche, richiesta espressamente per ragioni di sicurezza dalle autorizzazioni pertinenti dell'impianto; 14)   «periodo di riferimento»: i cinque anni civili precedenti il termine per la trasmissione dei dati alla Commissione a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE; 15)   «periodo di assegnazione»: il periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021 e ogni periodo successivo di cinque anni; 16)   «incertezza»: parametro associato al risultato della determinazione di una quantità che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti dei fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale, e che descrive un intervallo di confidenza attorno al valore medio comprendente il 95 % dei valori desunti, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori; 17)   «fusione»: la fusione di due o più impianti già in possesso di autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra, a condizione che siano tecnicamente connessi, operino sullo stesso sito e l'impianto che ne deriva sia coperto da un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra; 18)   «scissione»: la divisione di un impianto in due o più impianti che sono disciplinati da distinte autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e sono gestite da gestori differenti.
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