Art. 24
Rinuncia all'assegnazione gratuita di quote
In vigore dal 19 dic 2018
Rinuncia all'assegnazione gratuita di quote
1. Il gestore a cui è stata concessa l'assegnazione gratuita di quote può rinunciarvi per quanto riguarda tutti i sottoimpianti o alcuni di essi in qualsiasi momento durante il pertinente periodo di assegnazione mediante la presentazione di una domanda all'autorità competente.
2. Dopo aver valutato le informazioni pertinenti, l'autorità competente comunica alla Commissione il numero annuo finale rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione come descritto all', paragrafo 2.
L'assegnazione rivista riguarda gli anni civili successivi all'anno della domanda di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione adotta una decisione in merito alla rinuncia e segue la procedura di cui all', paragrafo 4.
4. Il gestore non ha il diritto di ritirare la domanda di cui al paragrafo 1 nello stesso periodo di assegnazione.
Storico versioni
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