Art. 23
Modifiche del funzionamento di un impianto
In vigore dal 19 dic 2018
Modifiche del funzionamento di un impianto
1. I gestori informano la pertinente autorità competente di eventuali modifiche relative al funzionamento di un impianto che hanno un impatto sull'assegnazione all'impianto. Gli Stati membri possono fissare un termine per tale notifica e possono richiedere l'uso di modelli elettronici o specifici formati dei file.
2. Dopo aver valutato le informazioni pertinenti, l'autorità competente trasmette alla Commissione tutte le informazioni pertinenti, compreso il numero annuo finale rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione.
L'autorità competente trasmette le informazioni pertinenti a norma del primo comma utilizzando il sistema elettronico gestito dalla Commissione.
3. La Commissione può respingere il numero annuo totale preliminare rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto interessato.
4. La Commissione adotta una decisione sulla base della notifica ricevuta, informa l'autorità competente pertinente e inserisce le modifiche, se del caso, nel registro dell'Unione istituito ai sensi dell' della direttiva 2003/87/CE e nell'EUTL, di cui all' di tale direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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