Art. 22

Intercambiabilità combustibile/energia elettrica

In vigore dal 19 dic 2018
Intercambiabilità combustibile/energia elettrica 1.   Per ciascun sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto corrispondente a un parametro di riferimento di prodotto definito nell'allegato I, sezione 2, per il quale si è tenuto conto dell'intercambiabilità tra combustibile ed energia elettrica, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al valore del pertinente parametro di riferimento di prodotto per il pertinente periodo di assegnazione, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al prodotto e moltiplicato per il quoziente delle emissioni dirette totali, comprese le emissioni derivanti dal calore netto importato nel periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all', lettera a), a seconda dei casi, calcolate a norma del paragrafo 2, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti e della somma di queste emissioni dirette totali e delle emissioni indirette pertinenti del periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all', lettera a), a seconda dei casi, calcolate conformemente all', paragrafo 3. 2.   Ai fini del calcolo delle emissioni derivanti dal calore netto importato, il quantitativo di calore misurabile per la produzione del prodotto interessato importato da impianti inclusi nell'EU ETS durante il periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2, o il primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all', lettera a), a seconda dei casi, è moltiplicato per il valore del parametro di riferimento del calore per il pertinente periodo di assegnazione. 3.   Ai fini del calcolo delle emissioni indirette, le emissioni indirette corrispondenti si riferiscono al consumo di energia elettrica pertinente, come specificato nella definizione di processi ed emissioni di cui all'allegato I, nel periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2, o nel primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all', lettera a), a seconda dei casi, espresso in megawatt-ora per la produzione del prodotto in questione moltiplicato per 0,376 tonnellate di biossido di carbonio per megawatt-ora ed espresso in tonnellate di biossido di carbonio.
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