Art. 21

Flussi termici tra impianti

In vigore dal 19 dic 2018
Flussi termici tra impianti Quando un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto comprende calore misurabile importato da un impianto o da un'altra entità non inclusi nell'EU ETS, dal numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il sottoimpianto oggetto del parametro di riferimento di prodotto in questione, determinato ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), e dell', paragrafo 1, lettera a), a seconda dei casi, viene sottratto il quantitativo relativo all'importazione storica di calore da un impianto o da un'altra entità non inclusi nell'EU ETS nell'anno corrispondente, moltiplicato per il valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il pertinente periodo di assegnazione.
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