Art. 19
Assegnazione per il cracking con vapore
In vigore dal 19 dic 2018
Assegnazione per il cracking con vapore
In deroga all', paragrafo 2, lettera a), e all', paragrafo 1, lettera a), il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo alla produzione di sostanze chimiche di elevato valore (in appresso «HVC») corrisponde al valore del parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore per il pertinente periodo di assegnazione, moltiplicato per il livello di attività storica determinato a norma dell'allegato III e moltiplicato per il quoziente delle emissioni dirette totali, comprese le emissioni derivanti dal calore netto importato nel periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all', lettera a), a seconda dei casi, calcolato a norma dell', paragrafo 2, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti e della somma di queste emissioni dirette totali e delle emissioni indirette pertinenti nel periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all', lettera a), a seconda dei casi, calcolate conformemente all', paragrafo 3. Al risultato di questo calcolo vanno aggiunte 1,78 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di idrogeno moltiplicate per la produzione media storica dell'idrogeno a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di idrogeno, 0,24 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di etilene moltiplicate per la produzione media storica di etilene a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di etilene e 0,16 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di HVC moltiplicate per la produzione media storica di HVC diverse dall'idrogeno e dall'etilene a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di HVC.
Storico versioni
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