Art. 18

Assegnazione ai nuovi entranti

In vigore dal 19 dic 2018
Assegnazione ai nuovi entranti 1.   Ai fini dell'assegnazione di quote di emissioni ai nuovi entranti, gli Stati membri calcolano separatamente per ogni sottoimpianto il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a partire dall'avvio del funzionamento normale dell'impianto, nel modo seguente: a) per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, di un parametro di riferimento di calore e di un parametro di riferimento di combustibile, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro per il periodo pertinente moltiplicato per il pertinente livello di attività storica; b) per ogni sottoimpianto con emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello di attività storica relativo al processo moltiplicato per 0,97. Ai fini del calcolo del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, si applica mutatis mutandis l', paragrafi 3, 4, 5 e 7. 2.   Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per l'anno civile in cui ha luogo l'avvio del funzionamento normale corrisponde al valore del parametro di riferimento applicabile per ciascun sottoimpianto moltiplicato per il livello di attività di tale anno. 3.   Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi 1 e 2. Si applicano le disposizioni di cui all', paragrafo 6, secondo comma. 4.   Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione il numero annuo di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto. Le quote di emissioni della riserva per i nuovi entranti, istituita a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, sono assegnate dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», al ricevimento della notifica. La Commissione può respingere il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un impianto specifico. 5.   Il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al numero annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto, determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all', della direttiva 2003/87/CE utilizzando come riferimento il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione per il primo anno del pertinente periodo di assegnazione. 6.   Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi da 1 a 5, il numero di quote assegnate agli impianti e sottoimpianti è espresso come il numero intero più vicino.
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