Art. 9
Modifiche del piano della metodologia di monitoraggio
In vigore dal 19 dic 2018
Modifiche del piano della metodologia di monitoraggio
1. Il gestore verifica periodicamente se il piano della metodologia di monitoraggio riflette la natura e il funzionamento dell'impianto e se possa essere migliorato. A tal fine, il gestore tiene conto delle eventuali raccomandazioni sui miglioramenti contenute nella pertinente relazione di verifica.
2. Il gestore modifica il piano della metodologia di monitoraggio nel caso in cui si presenti una qualsiasi delle seguenti situazioni:
a)
si verificano nuove emissioni o nuovi livelli di attività, dovuti a nuove attività svolte o all'uso di nuovi combustibili o materiali non ancora contemplati dal piano della metodologia di monitoraggio;
b)
l'uso di nuovi tipi di strumenti di misurazione, nuovi metodi di campionamento o analisi, nuove fonti di dati, o altri fattori, comportano una maggiore accuratezza nella determinazione dei dati comunicati;
c)
i dati ottenuti dall'impiego della metodologia di monitoraggio applicata in precedenza si sono rivelati errati;
d)
il piano della metodologia di monitoraggio non è, o non è più, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
e)
è necessario mettere in atto le raccomandazioni per il miglioramento del piano della metodologia di monitoraggio formulate nella relazione di verifica.
3. Il gestore notifica tempestivamente all'autorità competente ogni modifica prevista del piano della metodologia di monitoraggio. Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare il gestore a notificare, entro il 31 dicembre dello stesso anno o entro un'altra data stabilita dallo Stato membro, modifiche previste del piano di monitoraggio che non siano significative ai sensi del paragrafo 5.
4. Ogni significativa modifica del piano della metodologia di monitoraggio ai sensi del paragrafo 5 è soggetta all'approvazione dell'autorità competente. Se l'autorità competente ritiene che una modifica notificata dal gestore come significativa non sia tale, ne informa il gestore.
5. Le seguenti modifiche del piano della metodologia di monitoraggio di un impianto sono considerate significative:
a)
modifiche derivanti da modifiche dell'impianto, in particolare nuovi sottoimpianti, modifiche dei limiti dei sottoimpianti esistenti o chiusure di sottoimpianti;
b)
il passaggio da una metodologia di monitoraggio indicata nelle sezioni da 4.4 a 4.6 dell'allegato VII a un'altra metodologia indicata in tali sezioni;
c)
la modifica di un valore standard o di un metodo di stima indicato nel piano della metodologia di monitoraggio;
d)
modifiche richieste dall'autorità competente al fine di garantire la conformità del piano della metodologia di monitoraggio con i requisiti del presente regolamento.
6. Il gestore registra tutte le modifiche apportate al piano della metodologia di monitoraggio. In ciascuna registrazione deve essere riportato quanto segue:
a)
una descrizione chiara della modifica apportata;
b)
le ragioni dell'introduzione della modifica;
c)
la data in cui la modifica prevista è stata comunicata all'autorità competente;
d)
la data in cui l'autorità competente ha confermato di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 3, se disponibile, e la data dell'approvazione o della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 4;
e)
la data di inizio dell'applicazione del piano della metodologia di monitoraggio modificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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