Art. 10
Divisione in sottoimpianti
In vigore dal 19 dic 2018
Divisione in sottoimpianti
1. Ai fini della comunicazione dei dati e del monitoraggio, il gestore divide in sottoimpianti ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l'assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. A tale scopo, i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni dell'impianto sono attribuiti a uno o più sottoimpianti stabilendo, se del caso, un metodo per quantificare specifiche frazioni di materiali in ingresso, di materiali in uscita e di emissioni da attribuire ai singoli sottoimpianti.
2. Per l'attribuzione ai sottoimpianti dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni dell'impianto, il gestore deve eseguire le seguenti fasi in ordine successivo:
a)
se uno qualsiasi dei prodotti specificati per i parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato I viene prodotto nell'impianto, il gestore deve attribuire i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni relativi ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;
b)
se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o a sottoimpianti di teleriscaldamento sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alla lettera a), il gestore li attribuisce ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o ai sottoimpianti di teleriscaldamento, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;
c)
se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alle lettere a) o b), il gestore deve attribuirli ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;
d)
se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti con emissioni di processo sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alle lettere a), b) o c), il gestore deve attribuirli ai sottoimpianti con emissioni di processo, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII.
3. Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e i sottoimpianti con emissioni di processo, il gestore distingue chiaramente, sulla base dei codici NACE e PRODCOM, se il processo in questione è utilizzato o meno in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Inoltre, l'operatore deve distinguere la quantità di calore misurabile esportata ai fini del teleriscaldamento dal calore misurabile non utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
Nel caso in cui almeno il 95 % del livello di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili o dei sottoimpianti con emissioni di processo venga utilizzato in settori o sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, o nel caso in cui almeno il 95 % del livello di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili o dei sottoimpianti con emissioni di processo venga utilizzato in settori o sottosettori non ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare dati che consentano di effettuare la distinzione in termini di esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Nel caso in cui almeno il 95 % del livello di attività dei sottoimpianti di teleriscaldamento o di sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore è attribuibile ad uno di tali sottoimpianti, il gestore può attribuire il livello totale di attività di questi sottoimpianti a quello con il più alto livello di attività.
4. Quando un impianto incluso nell'EU ETS ha prodotto ed esportato calore misurabile verso un impianto o un'altra entità non inclusi nel sistema, il gestore considera che il processo pertinente del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore per questo calore non è utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, a meno che non dimostri in modo soddisfacente per l'autorità competente che il consumatore del calore misurabile appartiene ad un settore o un sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
Per distinguere il calore misurabile attribuibile al sottoimpianto di teleriscaldamento, il gestore deve dimostrare in modo soddisfacente per l'autorità competente che il calore misurabile è esportato per il teleriscaldamento.
5. Effettuando la ripartizione in conformità ai paragrafi 1 e 2, il gestore garantisce il rispetto di tutti i seguenti aspetti:
a)
ognuno dei prodotti fisici dell'impianto è attribuito a un sottoimpianto senza omissioni o doppi conteggi;
b)
il 100 % del numero di tutti i flussi di fonti e delle emissioni dell'impianto elencati nel piano di monitoraggio dell'impianto approvato in conformità del regolamento (UE) n. 601/2012 è attribuito ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi, a meno che essi non si riferiscano a processi non ammissibili per l'assegnazione gratuita, quali la produzione di energia elettrica nell'impianto, la combustione in torcia per ragioni diverse dalla sicurezza non coperta da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, o la produzione di calore misurabile esportato verso altri impianti inclusi nell'EU ETS;
c)
il 100 % del quantitativo di calore misurabile netto ammissibile per l'assegnazione gratuita prodotto all'interno dell'impianto, o importato o esportato dall'impianto, nonché i quantitativi trasferiti tra sottoimpianti, sono attribuiti ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi;
d)
per tutto il calore misurabile prodotto, importato o esportato da sottoimpianti, è documentato se il calore misurabile è stato prodotto in un processo di combustione all'interno di un impianto incluso nell'EU ETS, importato da altri processi che producono calore o importato da entità non incluse nell'EU ETS;
e)
quando l'energia elettrica è prodotta all'interno dell'impianto, i quantitativi prodotti nei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto sono attribuiti a tali sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi;
f)
per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto nei casi in cui intercambiabilità combustibile/energia elettrica è pertinente in conformità all'allegato I, sezione 2, la quantità pertinente di energia elettrica consumata è identificata e attribuita separatamente;
g)
se i materiali in uscita di un sottoimpianto contengono carbonio sotto forma di combustibili, prodotti, sottoprodotti o materie prime esportati per altri sottoimpianti o impianti, o gas di scarico, tali materiali in uscita sono attribuiti ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi, se non contemplati dalla lettera b);
h)
le emissioni di CO2 che si verificano al di fuori dei limiti del sistema di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto risultanti dai processi di cui all', paragrafo 10, lettere da a) a f), sono attribuite ad un sottoimpianto con emissioni di processo nella misura in cui è possibile dimostrare, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che tali emissioni sono il risultato diretto e immediato di uno dei processi di cui all', paragrafo 10, e che non derivano dalla successiva ossidazione del carbonio non completamente ossidato allo stato gassoso in condizioni standard;
i)
se le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di gas di scarico non utilizzati per la produzione di calore misurabile, di calore non misurabile o di energia elettrica si verificano al di fuori dei limiti del sistema di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto a seguito dei processi di cui all', paragrafo 10, lettere da a) a f), il 75 % della quantità del tenore di carbonio dei gas di scarico è considerato come convertito in CO2 e assegnato ad un sottoimpianto con emissioni di processo;
j)
per evitare doppi conteggi, i prodotti di un processo di produzione reintrodotti nello stesso processo di produzione sono dedotti dai livelli di attività annuali, se del caso in linea con le definizioni dei prodotti di cui all'allegato I;
k)
se il calore misurabile è recuperato da processi coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, per evitare il doppio conteggio, la relativa quantità di calore misurabile netto divisa per il rendimento di riferimento del 90 % è dedotta dal combustibile di alimentazione. Il recupero di calore proveniente dai processi coperti da un sottoimpianto con emissioni di processo è trattato allo stesso modo.
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