Art. 8
Contenuto e trasmissione del piano della metodologia di monitoraggio
In vigore dal 19 dic 2018
Contenuto e trasmissione del piano della metodologia di monitoraggio
1. Il gestore di un impianto che chiede l'assegnazione gratuita a norma dell', paragrafo 2, lettera b), e dell', paragrafo 2, redige un piano della metodologia di monitoraggio che contiene, in particolare, la descrizione dell'impianto, dei suoi sottoimpianti e dei processi di produzione e la descrizione dettagliata delle metodologie di monitoraggio e delle fonti di dati. Il piano della metodologia di monitoraggio comprende la documentazione dettagliata, completa e trasparente di tutte le pertinenti fasi di rilevamento dei dati, e contiene almeno gli elementi di cui all'allegato VI.
2. Per ogni parametro di cui all'allegato IV, il gestore seleziona un metodo di monitoraggio in base ai principi di cui all' e ai requisiti metodologici di cui all'allegato VII. Sulla base della valutazione dei rischi conformemente all', paragrafo 1, e delle procedure di controllo di cui all', paragrafo 2, nella scelta dei metodi di monitoraggio il gestore deve dare la preferenza ai metodi di monitoraggio che danno risultati più affidabili, riducono al minimo il rischio di lacune nei dati, e sono meno esposti a rischi intrinseci, compresi i rischi di controllo. Il metodo scelto deve essere documentato nel piano della metodologia di monitoraggio.
3. Quando nell'allegato VI si fa riferimento a una procedura, e ai fini dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012, il gestore deve istituire, documentare, attuare e mantenere tale procedura separatamente dal piano della metodologia di monitoraggio. Su richiesta, il gestore mette a disposizione dell'autorità competente ogni eventuale documentazione scritta delle procedure.
4. Il gestore presenta il piano della metodologia di monitoraggio all'autorità competente, per approvazione, entro la data fissata all', paragrafo 1. Gli Stati membri possono fissare un termine anteriore per la presentazione del piano della metodologia di monitoraggio e possono richiederne l'approvazione da parte dell'autorità competente prima della presentazione della domanda di assegnazione gratuita.
5. Il gestore, se presenta domanda di assegnazione gratuita, ma vi ha rinunciato per un precedente periodo di assegnazione, presenta il piano della metodologia di monitoraggio per approvazione non oltre sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda ai sensi dell', paragrafo 1.
Storico versioni
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