Art. 5
Domanda di assegnazione gratuita presentata da nuovi entranti
In vigore dal 19 dic 2018
Domanda di assegnazione gratuita presentata da nuovi entranti
1. Quando la domanda di assegnazione è presentata da un nuovo entrante, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base del presente regolamento, la quantità di quote da assegnare a titolo gratuito all'impianto in questione una volta che ha iniziato a funzionare normalmente.
2. Il gestore suddivide l'impianto interessato in sottoimpianti conformemente all'. Il gestore presenta all'autorità competente, a corredo della domanda di cui al paragrafo 1, tutte le informazioni utili e una relazione sui dati del nuovo entrante contenente ognuno dei parametri di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato IV per ogni sottoimpianto separatamente, per il primo anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale, insieme al piano della metodologia di monitoraggio di cui all' e alla relazione di verifica elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, e indica all'autorità competente la data di avvio del funzionamento normale.
3. Se la domanda di un nuovo entrante soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 e segue le norme di assegnazione di cui agli articoli da 17 a 22, l'autorità competente l'approva, insieme alla data di avvio del funzionamento normale.
4. Le autorità competenti accettano unicamente i dati trasmessi ai sensi del presente articolo che siano stati ritenuti conformi da un responsabile della verifica, conformemente alle prescrizioni delle misure adottate ai sensi dell' della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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