Art. 6
Obbligo generale di monitoraggio
In vigore dal 19 dic 2018
Obbligo generale di monitoraggio
Il gestore di un impianto che richiede o riceve l'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE effettua un monitoraggio dei dati da presentare, di cui all'elenco dell'allegato IV del presente regolamento, sulla base di un piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente entro il 31 dicembre 2020.
Storico versioni
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