Art. 4
Domanda di assegnazione gratuita presentata da gestori di impianti esistenti
In vigore dal 19 dic 2018
Domanda di assegnazione gratuita presentata da gestori di impianti esistenti
1. Il gestore di un impianto ammesso a beneficiare di quote gratuite ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE può presentare all'autorità competente domanda di assegnazione gratuita per un periodo di assegnazione. La domanda va presentata prima del 30 maggio 2019 per il primo periodo di assegnazione e, successivamente, ogni cinque anni.
Gli Stati membri possono fissare un termine alternativo per la presentazione delle domande, che, tuttavia, non può essere precedente o successivo di oltre un mese rispetto al termine di cui al primo comma.
2. La domanda di assegnazione gratuita presentata conformemente al paragrafo 1 deve essere corredata delle seguenti informazioni:
a)
la relazione sui dati di riferimento, riconosciuta conforme alle misure adottate a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, contenente i dati relativi all'impianto e ai suoi sottoimpianti come specificato all' e negli allegati I e II del presente regolamento, prendendo in considerazione, per il calcolo dei livelli di attività storica per i parametri di riferimento per prodotti specifici, l'allegato III del presente regolamento, contenente ogni parametro di cui all'allegato IV del presente regolamento e riguardante il periodo di riferimento relativo al periodo di assegnazione a cui si riferisce la domanda;
b)
il piano della metodologia di monitoraggio che ha costituito la base della relazione sui dati di riferimento e la relazione di verifica, in conformità con l'allegato VI;
c)
la relazione di verifica, elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, sulla relazione sui dati di riferimento e, a meno che non sia già stato approvato dall'autorità competente, sul piano della metodologia di monitoraggio.
Storico versioni
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