Art. 15
Livello di attività storica per gli impianti esistenti
In vigore dal 19 dic 2018
Livello di attività storica per gli impianti esistenti
1. Gli Stati membri valutano le relazioni sui dati di riferimento e le relazioni di verifica presentate a norma dell', paragrafo 2, per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. Se del caso, l'autorità competente richiede ai gestori di rettificare eventuali dati non conformi o errori che incidono sulla determinazione dei livelli di attività storica. L'autorità competente può chiedere ai gestori di fornire ulteriori dati in aggiunta alle informazioni e ai documenti da fornire a norma dell', paragrafo 2.
2. Sulla base della valutazione delle relazioni sui dati di riferimento e delle relazioni di verifica, gli Stati membri determinano i livelli di attività storica di ciascun impianto e sottoimpianto per il pertinente periodo di riferimento. Gli Stati membri possono decidere di determinare i livelli di attività storica solo qualora i dati relativi a un impianto siano stati verificati e ritenuti conformi o se ritengono che le lacune nei dati alla base del parere del responsabile della verifica sono dovute a circostanze eccezionali e imprevedibili che non avrebbero potuto essere evitate neanche con tutta la dovuta attenzione.
3. Per ogni prodotto per il quale è stato definito un parametro di riferimento di prodotto ai sensi dell'allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto corrisponde alla media aritmetica della produzione annua storica di tale prodotto nell'impianto interessato nel periodo di riferimento.
4. Il livello di attività storica relativo al calore corrisponde alla media aritmetica dell'importazione annua storica da un impianto incluso nell'EU ETS, della produzione o di entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile netto consumato entro i limiti dell'impianto per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di energia elettrica, o esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nell'EU ETS, ad eccezione dell'esportazione ai fini della produzione di energia elettrica, espresso in terajoule l'anno.
Il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento corrisponde alla media aritmetica dell'importazione storica annua da un impianto incluso nell'EU ETS, della produzione o di entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile esportato ai fini del teleriscaldamento, espresso in terajoule l'anno.
5. Il livello di attività storica relativo ai combustibili corrisponde alla media aritmetica del consumo annuo storico di combustibili utilizzati per la produzione di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, ivi compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza, durante il periodo di riferimento, espresso in terajoule l'anno.
6. Per le emissioni di processo legate alla produzione di prodotti nell'impianto interessato durante il periodo di riferimento, il livello di attività storica relativo al processo corrisponde alla media aritmetica delle emissioni di processo annuali storiche, espressa in tonnellate equivalenti di biossido di carbonio.
7. Ai fini della determinazione dei valori della media aritmetica di cui ai paragrafi da 3 a 6, si tiene conto solo degli anni civili nel corso dei quali l'impianto è stato in funzione per almeno un giorno.
Se un sottoimpianto è stato in funzione per meno di due anni civili durante il periodo di riferimento pertinente, i livelli di attività storica sono i livelli di attività del primo anno civile di esercizio dopo l'avvio del funzionamento normale del sottoimpianto.
Se un sottoimpianto non è stato in funzione per un anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale durante il periodo di riferimento, il livello di attività storica viene determinato quando viene presentata la relazione sul livello di attività dopo il primo anno civile di funzionamento.
8. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri determinano il livello di attività storica relativo al prodotto per i prodotti oggetto dei parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato III sulla base della media aritmetica delle produzione annua storica secondo le formule riportate nel suddetto allegato.
Storico versioni
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