Art. 14

Misure nazionali di attuazione

In vigore dal 19 dic 2018
Misure nazionali di attuazione 1.   L'elenco di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE è presentato alla Commissione mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione e individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU ETS a norma degli della direttiva 2003/87/CE e gli impianti che saranno inclusi nell'EU ETS a norma dell' di tale direttiva. 2.   L'elenco di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni per ciascun impianto esistente che richiede l'assegnazione gratuita di quote: a) l'identificativo dell'impianto e dei suoi limiti, utilizzando il codice identificativo dell'impianto del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL); b) informazioni sulle attività e informazioni sull'ammissibilità per l'assegnazione gratuita; c) l'identificativo di ogni sottoimpianto dell'impianto; d) per ogni sottoimpianto, il livello annuale di attività e le emissioni annue in ogni anno del periodo di riferimento pertinente; e) per ogni sottoimpianto, informazioni che consentano di stabilire se appartiene ad un settore o sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, compresi i codici PRODCOM dei prodotti che vi vengono prodotti, se del caso; f) per ogni sottoimpianto, i dati comunicati in conformità dell'allegato IV. 3.   Non appena ricevuto l'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina l'inclusione di ogni impianto nell'elenco e i relativi dati comunicati in conformità del paragrafo 2. 4.   Qualora la Commissione non rifiuti l'inclusione dell'impianto nell'elenco, i dati sono usati per il calcolo dei valori riveduti dei parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. 5.   Gli Stati membri stabiliscono e notificano per ciascun impianto i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione in questione, determinati in conformità dell', paragrafi da 2 a 7, e degli articoli da 19 a 22. 6.   Una volta che i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per il pertinente periodo di assegnazione sono stati notificati, la Commissione determina ogni fattore fissato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, confrontando la somma dei quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti in ogni anno del rilevante periodo di assegnazione con l'applicazione dei fattori di cui all'allegato V del presente regolamento, con il numero annuo di quote calcolato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2003/87/CE per gli impianti, tenendo conto della pertinente quota del numero annuo totale a livello dell'Unione determinata ai sensi dell', paragrafo 1, e dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. La determinazione tiene conto delle inclusioni a norma dell' e delle esclusioni a norma degli della direttiva 2003/87/CE, a seconda dei casi. 7.   Una volta determinato il fattore stabilito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel corso del pertinente periodo di assegnazione a norma dell', paragrafo 8. 8.   Su richiesta, ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le relazioni ricevute a norma dell', paragrafo 2.
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