Art. 13

Utilizzo di modelli elettronici

In vigore dal 19 dic 2018
Utilizzo di modelli elettronici Gli Stati membri possono imporre ai gestori e ai responsabili delle verifiche di impiegare modelli elettronici o specifici formati dei file per la presentazione delle relazioni sui dati di riferimento, dei piani della metodologia di monitoraggio e delle relazioni di verifica di cui all', paragrafo 2, e delle relazioni sui dati relativi ai nuovi entranti, dei piani della metodologia di monitoraggio e delle relazioni di verifica di cui all', paragrafo 2.
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