Art. 11

Sistema di controllo

In vigore dal 19 dic 2018
Sistema di controllo 1.   Il gestore individua le fonti di rischio di errori nel flusso di dati, dai dati primari ai dati definitivi nella relazione sui dati di riferimento e definisce, documenta, applica e mantiene un sistema efficace di controllo per garantire che le relazioni risultanti dalle attività riguardanti il flusso dei dati non contengano inesattezze e siano conformi al piano della metodologia di monitoraggio e rispettino il presente regolamento. Su richiesta, il gestore mette a disposizione dell'autorità competente la valutazione del rischio di cui al primo comma. Il gestore la rende inoltre disponibile ai fini della verifica. 2.   Ai sensi del paragrafo 1, primo comma, il gestore stabilisce, documenta, applica e mantiene procedure scritte per le attività riguardanti il flusso dei dati e per le attività di controllo, e include riferimenti a tali procedure nel piano della metodologia di monitoraggio in conformità all', paragrafo 3. 3.   Le attività di controllo di cui al paragrafo 2, comprendono, se del caso: a) l'assicurazione della qualità degli strumenti di misura pertinenti; b) l'assicurazione della qualità dei sistemi informatici che garantisca che i sistemi siano progettati, documentati, testati, messi in atto, controllati e sottoposti a manutenzione in modo da garantire un'elaborazione affidabile, accurata e tempestiva dei dati, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi del paragrafo 1; c) la separazione delle funzioni nelle attività riguardanti il flusso di dati e nelle attività di controllo, oltre che la gestione delle necessarie competenze; d) le revisioni interne e la convalida dei dati; e) le rettifiche e le azioni correttive; f) il controllo dei processi esternalizzati; g) la tenuta dei registri e della documentazione, compresa la gestione delle versioni dei documenti. 4.   Ai sensi del paragrafo 3, lettera a), il gestore provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli regolari e prima dell'uso e affinché ne sia verificata la conformità a norme sulla misura riconducibili a eventuali norme internazionali esistenti in materia, e che siano proporzionati ai rischi individuati. Qualora taluni componenti dei sistemi di misurazione non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano della metodologia di monitoraggio e propone attività di controllo alternative. Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad attuare prontamente i correttivi necessari. 5.   Ai fini del paragrafo 3, lettera d), il gestore rivede e convalida i dati ottenuti dalle attività riguardanti il flusso dei dati di cui al paragrafo 2. La revisione e la convalida dei dati devono comprendere: a) la verifica della completezza dei dati; b) il confronto tra i dati che il gestore ha determinato nel precedente periodo di riferimento e, in particolare, i controlli di coerenza basati su serie temporali dell'efficienza rispetto ai gas a effetto serra di ciascun sottoimpianto; c) il confronto dei dati e dei valori ricavati da sistemi diversi di rilevamento dei dati operativi, in particolare per i protocolli di produzione, i dati sulle vendite e i dati sulle scorte dei prodotti ai quali si riferiscono i parametri di riferimento di prodotto; d) confronti e controlli di completezza dei dati a livello di impianto e sottoimpianto per garantire che i requisiti di cui all', paragrafo 5, siano soddisfatti. 6.   Ai fini del paragrafo 3, lettera e), il gestore garantisce che, qualora le attività riguardanti il flusso dei dati o le attività di controllo risultino non funzionare efficacemente o non rispettare le norme stabilite nella documentazione delle procedure per tali attività, siano adottate misure correttive e i dati interessati siano rettificati senza indugio. 7.   Ai fini del paragrafo 3, lettera f), se esternalizza una o più attività riguardanti il flusso dei dati o le attività di controllo di cui al paragrafo 1, il gestore svolge tutte le seguenti operazioni: a) verifica la qualità delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo esternalizzate conformemente al presente regolamento; b) definisce parametri appropriati per i risultati dei processi esternalizzati nonché per i metodi utilizzati in tali processi; c) verifica la qualità dei risultati e dei metodi di cui alla lettera b); d) provvede affinché le attività esternalizzate siano svolte in maniera tale da far fronte ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1. 8.   Il gestore monitora l'efficacia del sistema di controllo, anche mediante revisioni interne e tenendo conto delle conclusioni del responsabile della verifica nel corso della verifica delle comunicazioni ai sensi dell', paragrafo 2. Qualora ritenga il sistema di controllo inefficace o non commisurato ai rischi individuati, il gestore si adopera per migliorare il sistema di controllo e aggiornare il piano della metodologia di monitoraggio o le procedure scritte a esso sottese per le attività riguardanti il flusso dei dati, le valutazioni dei rischi e le attività di controllo, se del caso.
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