Art. 12

Lacune nei dati

In vigore dal 19 dic 2018
Lacune nei dati 1.   Qualora per motivi tecnici risulti temporaneamente impossibile applicare il piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente, il gestore applica un metodo basato sulle fonti alternative di dati elencate nel piano della metodologia di monitoraggio allo scopo di effettuare controlli di conferma a norma dell', paragrafo 5, oppure, se tale alternativa non è contenuta nel piano della metodologia di monitoraggio, un metodo alternativo che offra la massima accuratezza possibile in base alle fonti generiche di dati e alla loro gerarchia indicate al punto 4 dell'allegato VII, o una stima prudente, finché le condizioni di applicazione del piano della metodologia di monitoraggio approvato non siano state ripristinate. Il gestore adotta tutte le misure necessarie per giungere a una rapida applicazione del piano della metodologia di monitoraggio approvato. 2.   Qualora i dati pertinenti per la relazione sui dati di riferimento siano mancanti, per i quali il piano della metodologia di monitoraggio non indica metodi di monitoraggio alternativi o fonti alternative dei dati per confermare i dati o per colmare le lacune nei dati, il gestore si avvale di un metodo di stima adeguato per determinare dati sostitutivi prudenti per il relativo periodo di tempo e per il parametro mancante, in particolare, basati sulle migliori pratiche dell'industria e sulle conoscenze scientifiche e tecnologiche recenti, e fornisce debita giustificazione delle lacune nei dati e dell'uso di tali metodi in un allegato alla relazione sui dati di riferimento. 3.   Qualora una deviazione temporanea dal piano della metodologia di monitoraggio approvato avvenga in conformità del paragrafo 1, o nei casi in cui i dati per la relazione di cui all', paragrafo 2, lettera a), o all', paragrafo 2, sono assenti, il gestore deve, senza indebito ritardo, elaborare una procedura scritta per evitare questo tipo di lacuna nei dati in futuro e modificare il piano della metodologia di monitoraggio conformemente all', paragrafo 3. Inoltre, il gestore valuta se e come si debbano aggiornare le attività di controllo di cui all', paragrafo 3, e modifica tali attività di controllo e le relative procedure scritte, ove opportuno.
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