Art. 16

Assegnazione a livello di impianto per gli impianti esistenti

In vigore dal 19 dic 2018
Assegnazione a livello di impianto per gli impianti esistenti 1.   Se il gestore di un impianto esistente ha presentato una domanda valida per l'assegnazione gratuita a norma dell', lo Stato membro interessato, sulla base di dati raccolti in conformità dell', calcola, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tale impianto a partire dal 2021. 2.   Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri determinano in primo luogo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti: a) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore di tale parametro di riferimento di prodotto per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2), della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al prodotto in questione; b) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al calore per il consumo o l'esportazione verso impianti o altre entità non inclusi nell'EU ETS di calore misurabile per fini diversi dal teleriscaldamento; c) per i sottoimpianti di teleriscaldamento, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento; d) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di combustibile per il periodo di cinque anni pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al combustibile; e) per i sottoimpianti con emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello di attività storica relativo al processo moltiplicato per 0,97. Se un sottoimpianto è stato in funzione per meno di un anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale durante il periodo di riferimento, l'assegnazione preliminare per il pertinente periodo di assegnazione è determinata dopo che il livello di attività storica è stato comunicato. 3.   Ai fini dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, i fattori determinati nell'allegato V del presente regolamento si applicano al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato per ogni sottoimpianto per l'anno in questione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, quando i processi svolti in tali sottoimpianti sono utilizzati in settori o sottosettori considerati non esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. In deroga al primo comma, per i sottoimpianti di teleriscaldamento il fattore da applicare è 0,3. 4.   Quando i processi messi in atto nei sottoimpianti di cui al paragrafo 2 sono utilizzati in settori o sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il fattore da applicare è 1. 5.   Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti che hanno ricevuto calore misurabile da sottoimpianti che producono prodotti oggetto del parametro di riferimento dell'acido nitrico è ridotto del consumo storico annuo di tale calore durante il periodo di riferimento pertinente, moltiplicato per il valore del parametro di riferimento di calore applicabile a questo calore misurabile per il pertinente periodo di assegnazione adottato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. A partire dal 2026 il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto per il pertinente periodo di assegnazione è ridotto delle emissioni storiche derivanti dalla combustione di gas di scarico, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzate per produrre calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica. 6.   Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi da 2 a 5. Qualora un impianto comprenda sottoimpianti che producono pasta per carta (pasta kraft a fibre corte, pasta kraft a fibre lunghe, pasta termomeccanica e pasta meccanica, pasta al bisolfito o altre paste che non sono oggetto di un parametro di riferimento di prodotto) esportando calore misurabile verso altri sottoimpianti tecnicamente collegati, nel numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito sarà considerato, fatto salvo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad altri sottoimpianti dell'impianto considerato, solo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nella misura in cui le paste per carta prodotte da questo sottoimpianto sono immesse sul mercato e non trasformate in carta nello stesso impianto o in altri impianti tecnicamente collegati a tale impianto. 7.   Quando determinano il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto, gli Stati membri e i gestori provvedono affinché le emissioni e i livelli di attività non siano oggetto di un doppio conteggio e non si configuri un'assegnazione negativa. In particolare qualora un impianto importa un prodotto intermedio oggetto di un parametro di riferimento di prodotto conformemente alla definizione dei rispettivi limiti di sistema di cui all'allegato I, le emissioni non devono essere oggetto di un doppio conteggio al momento della determinazione del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai due impianti in questione. 8.   Il numero annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente, ad eccezione degli impianti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, corrisponde al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, moltiplicato per il fattore determinato in conformità dell', paragrafo 6, del presente regolamento. Per gli impianti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE che soddisfano le condizioni per l'assegnazione gratuita di quote, il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al numero annuo preliminare di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all' della direttiva 2003/87/CE, utilizzando come riferimento il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il 2013, ad eccezione di ogni anno in cui tali assegnazioni sono adeguate in modo uniforme ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. In deroga al secondo comma, per ogni anno per il quale il fattore determinato conformemente all', paragrafo 6, è inferiore al 100 %, per gli impianti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e che possono beneficiare dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni, il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, rettificato ogni anno per il fattore determinato conformemente all', paragrafo 6, del presente regolamento. 9.   Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi da 1 a 8, il numero di quote assegnate agli impianti e sottoimpianti è espresso come il numero intero più vicino.
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