Art. 17
Livello di attività storica per i nuovi entranti
In vigore dal 19 dic 2018
Livello di attività storica per i nuovi entranti
Gli Stati membri determinano i livelli di attività storica di ciascun nuovo entrante e dei suoi sottoimpianti secondo le seguenti modalità:
a)
il livello di attività storica relativo al prodotto è, per ogni prodotto per il quale è stato determinato un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I del presente regolamento o a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto in questione;
b)
Il livello di attività storica relativo al calore è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per l'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS, la produzione o entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile consumato entro i limiti dell'impianto per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di energia elettrica, o esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nell'EU ETS, ad eccezione dell'esportazione ai fini della produzione di energia elettrica;
c)
il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per l'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS, la produzione o entrambe, di calore misurabile esportato ai fini del teleriscaldamento;
d)
il livello di attività storica relativo al combustibile è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per il consumo di combustibili utilizzati per la produzione di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza, dell'impianto interessato;
e)
il livello di attività relativo alle emissioni di processo è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per la produzione di emissioni di processo dell'unità di processo;
f)
In deroga alla lettera a), il livello di attività storica relativo al prodotto per i prodotti cui si applicano i parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato III è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto interessato, determinato secondo le formule riportate in tale allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:331:oj#art-17