Art. 7
Principi di monitoraggio
In vigore dal 19 dic 2018
Principi di monitoraggio
1. I gestori determinano dati completi e coerenti e garantiscono che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi. I gestori applicano i metodi di determinazione definiti nell'allegato VII, esercitano la dovuta diligenza e utilizzano fonti di dati che rappresentano la massima accuratezza possibile a norma dell'allegato VII, sezione 4.
2. In deroga al paragrafo 1, il gestore può utilizzare altre fonti di dati conformemente all'allegato VII, sezioni da 4.4 a 4.6, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
l'uso di fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4, non è tecnicamente fattibile;
b)
l'uso di fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4, comporta costi irragionevoli;
c)
in base a una valutazione dell'incertezza semplificata che identifica le principali fonti di incertezza e stima i livelli di incertezza a queste associati, il gestore dimostra, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che il corrispondente livello di accuratezza della fonti di dati da lui proposta è pari o superiore al livello di accuratezza delle fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4.
3. I gestori conservano la documentazione completa e trasparente di tutti i dati di cui all'allegato IV e i documenti giustificativi per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di assegnazione gratuita. Il gestore, su richiesta, mette tali dati e documenti a disposizione dell'autorità competente e del responsabile della verifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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