Art. 25

Fusioni e scissioni

In vigore dal 19 dic 2018
Fusioni e scissioni 1.   I gestori di nuovi impianti derivanti da una fusione o da una scissione forniscono, a seconda dei casi, la seguente documentazione all'autorità competente: a) nome, indirizzo e dati di contatto dei gestori degli impianti singoli o precedentemente separati; b) nome, indirizzo e dati di contatto dei gestori degli impianti di nuova formazione; c) la descrizione dettagliata dei limiti delle parti dell'impianto interessate, se applicabile; d) il codice identificativo dell'autorizzazione e il codice di identificazione dell'impianto di nuova formazione nel registro dell'Unione. 2.   Gli impianti derivanti da fusioni o scissioni presentano all'autorità competente le relazioni di cui all', paragrafo 2. Se gli impianti prima della fusione o scissione erano nuovi entranti, i gestori comunicano all'autorità competente i dati dall'avvio del funzionamento normale. 3.   Le fusioni o scissioni di impianti, comprese le scissioni all'interno del medesimo gruppo societario sono valutate dall'autorità competente. L'autorità competente notifica alla Commissione il cambiamento dei gestori. Sulla base dei dati ricevuti a norma del paragrafo 2, l'autorità competente determina i livelli di attività storica nel periodo di riferimento per ogni sottoimpianto di ogni impianto di nuova formazione a seguito della fusione o scissione. Nel caso in cui un sottoimpianto venga scisso in due o più sottoimpianti, il livello di attività storica e l'assegnazione ai sottoimpianti dopo la scissione si basa sui livelli di attività storica nel periodo di riferimento delle rispettive unità tecniche dell'impianto prima della scissione. 4.   Sulla base dei livelli di attività storica dopo le fusioni o di scissioni, l'assegnazione gratuita di quote di emissioni degli impianti dopo le fusioni o scissioni corrisponde al numero finale di assegnazioni gratuite di quote prima delle fusioni o scissioni. 5.   La Commissione riesamina ciascuna assegnazione di quote agli impianti dopo le fusioni o scissioni e comunica i risultati di tale valutazione all'autorità competente.
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