Art. 26

Cessazione delle attività di un impianto

In vigore dal 19 dic 2018
Cessazione delle attività di un impianto 1.   Si ritiene che un impianto abbia cessato le proprie attività quando si verifica una delle situazioni seguenti: a) la pertinente autorizzazione ad emettere gas a effetto serra è stata revocata, compreso il caso in cui l'impianto non rispetta più le soglie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE; b) l'impianto non è più in funzione e per ragioni tecniche la ripresa dell'attività è impossibile. 2.   Quando un impianto ha cessato le sue attività, lo Stato membro interessato non rilascia più ad esso quote di emissioni a decorrere dall'anno successivo alla cessazione delle attività. 3.   Gli Stati membri possono sospendere il rilascio di quote di emissioni agli impianti che hanno sospeso l'attività fino a quando non si stabilisce che l'impianto riprenderà le attività.
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