Questo termine è definito da 7 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
l’operazione con la quale uno o più enti creditizi (istituzioni incorporate), sono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro ente creditizio (istituzione incorporante), anche di nuova costituzione
Fonte: reg-2021-01-22-379 — art. 2 →la fusione di due o più agricoltori diversi, secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro
Fonte: reg-2009-10-29-1120 — art. 2 →la fusione di due o più impianti già in possesso di autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra, a condizione che siano tecnicamente connessi, operino sullo stesso sito e l'impianto che ne deriva sia coperto da un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
Fonte: reg-2018-12-19-331 — art. 2 →un’operazione con la quale uno o più enti creditizi (le istituzioni incorporate) sono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le attività e passività a un altro ente creditizio (istituzione incorporante), anche di nuova costituzione
Fonte: reg-2021-01-22-378 — art. 2 →l'operazione di cui all'articolo 2501, primo comma, del codice civile, con esclusione dei trasferimenti di parte dell'azienda
Fonte: dlgs-2023-03-02-19 — art. 17 →(a) un'operazione in cui una o più società, nel momento in cui vengono sciolte con o senza messa in liquidazione, trasferiscono la tutte le loro attività e passività a una società esistente o a una nuova società, in cambio dell'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale di tale società esistente o nuova società, ovvero (b) qualsiasi operazione che si configuri come una fusione ai sensi del diritto nazionale pertinente
Fonte: dec-2019-01-31-4 — art. 1 →un’operazione quale definita all’articolo 27 nonies, terzo comma, punto 1), della direttiva 2013/36/UE
Fonte: dec-2026-02-13-564 — art. 1 →