Capo III
Art. 17
Definizioni
In vigore dal 22 mar 2023
1. AI fini del presente capo si intendono per:
a) «fusione»: l'operazione di cui all'articolo 2501, primo comma, del codice civile, con esclusione dei trasferimenti di parte dell'azienda;
b) «società risultante dalla fusione»: la società incorporante o, nel caso di fusione mediante costituzione di nuova società, la società di nuova costituzione;
c) «società partecipante alla fusione»: la società incorporante, la società incorporata o, nel caso di fusione mediante costituzione di nuova società, la società che prende parte alla fusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-17