Capo II
Art. 14
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In vigore dal 8 lug 2025
1. Per la società italiana sottoposta a trasformazione il notaio che ha verbalizzato la decisione di trasformazione la deposita per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, fatto salvo l'articolo 2436 del codice civile, ove applicabile a tale società. Il deposito del certificato preliminare è effettuato ai sensi dell'. L'attestazione rilasciata dall'autorità dello Stato membro di destinazione è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la società, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
2. Per la società risultante dalla trasformazione che ha adottato la legge italiana, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione di cui all', comma 1, l'atto costitutivo, unitamente all'attestazione e al certificato preliminare, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la società ha sede. Fatte salve altre modalità di trasmissione, l'ufficio del registro delle imprese comunica senza indugio, tramite il BRIS, l'avvenuta iscrizione al corrispondente registro delle imprese in cui è iscritta la società sottoposta a trasformazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-14