Capo II
Art. 9
Recesso
In vigore dal 22 mar 2023
1. I soci che non hanno concorso all'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera hanno diritto di recedere dalla società italiana che procede alla trasformazione, secondo le disposizioni di cui agli .
2. Il parere sulla congruità del valore di liquidazione, indicato nel progetto di trasformazione, è redatto da un esperto indipendente, scelto o designato ai sensi dell', ha i contenuti previsti dal medesimo , commi 4 e 5, ed è messo a disposizione, presso la sede della società e con modalità telematica, almeno trenta giorni prima dell'assemblea.
3. L'esperto ha diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
4. La relazione sulla congruità del valore di liquidazione non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto.
Storico versioni
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