Capo I
Art. 4
Norme applicabili
In vigore dal 8 lug 2025
1. Alle società di cui all', comma 1, lettera b), e agli enti non societari si applicano le seguenti disposizioni:
a) fatti salvi i termini previsti dall', ove applicabili, i termini di cui agli sono ridotti a quindici giorni;
b) il termine per l'opposizione dei creditori di cui agli è di trenta giorni, decorrenti dalla data dell'iscrizione della decisione nel registro delle imprese;
c) non si applicano gli , salvo l'obbligo della società italiana, tenuta ad applicare un regime di partecipazione dei dipendenti a seguito di un'operazione transfrontaliera effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto, di assicurare la tutela dei medesimi diritti di partecipazione nell'ambito di nuove operazioni di trasformazione, fusione e scissione nazionali, internazionali o transfrontaliere, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia dell'operazione.
2. Le disposizioni... relative alle operazioni transfrontaliere, salvo che sia diversamente disposto, si applicano alle operazioni internazionali in quanto compatibili.
3. Le disposizioni riguardanti il BRIS, quale sistema per la trasmissione di atti, dati e documenti, si applicano alle operazioni di cui all', comma 1, lettera a), e alle altre operazioni per le quali la normativa europea assicura il funzionamento del sistema di interconnessione dei registri.
4. Nelle operazioni previste dall', comma 1, lettere c) e d), il notaio:
a) rilascia il certificato preliminare alla società o all'ente italiano sottoposto a trasformazione o partecipante alla fusione o alla scissione;
b) esercita il controllo di legalità previsto dagli quando la società o l'ente risultante dall'operazione sono sottoposti alla legge italiana;
c) accerta sempre la sussistenza delle condizioni previste dall', comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
4-bis. Alle operazioni di cui all', comma 1, lettere c) e d), non si applicano le disposizioni del presente decreto che prevedono il rilascio del certificato preliminare o il controllo di legalità da parte della competente autorità di altro Stato membro quali condizioni per l'attuazione dell'operazione. Le disposizioni sulla comunicazione di dati tra il registro delle imprese italiano e il registro delle imprese di un altro Stato si applicano in quanto compatibili.
5. Nelle operazioni transfrontaliere di cui all', comma 1, lettera d), a cui partecipa un ente non societario regolato dalla legge italiana, la pubblicità degli atti fino al rilascio del certificato preliminare è eseguita nel registro delle imprese. Il deposito previsto dagli è eseguito in ciascuno dei pubblici registri in cui l'ente è iscritto o deve iscriversi come conseguenza dell'operazione transfrontaliera e l'operazione ha efficacia dall'ultima di tali iscrizioni.
6. Restano salvi la disciplina e i poteri previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni e dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-4