Capo II

Art. 12

Atto di trasformazione transfrontaliera

In vigore dal 22 mar 2023
1. Se è sottoposta a trasformazione una società italiana, la relativa decisione risulta da atto pubblico. 2. Se dalla trasformazione risulta una società italiana, il notaio per atto pubblico riceve in deposito, o redige, la relativa decisione ed espleta il controllo di legalità di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-12

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Atto di trasformazione transfrontaliera (Art. 12 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.) — Testo vigente | Portale Normativo