Art. 1
Definizioni
In vigore dal 31 gen 2019
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «decisioni basate su poteri nazionali» si intende le decisioni assunte dalla BCE nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale che non sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione;
2)
per «acquisizione di una partecipazione» si intende l'acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta o di diritti di voto di un'altra entità, anche per effetto della costituzione di una nuova entità, diversa dall'acquisizione di una partecipazione qualificata nell'accezione di cui all'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
3)
per «fusione» si intende (a) un'operazione in cui una o più società, nel momento in cui vengono sciolte con o senza messa in liquidazione, trasferiscono la tutte le loro attività e passività a una società esistente o a una nuova società, in cambio dell'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale di tale società esistente o nuova società, ovvero (b) qualsiasi operazione che si configuri come una fusione ai sensi del diritto nazionale pertinente;
4)
per «scissione» si intende (a) un'operazione in cui una o più società dividono parte delle loro attività e passività e formano una nuova società che detiene tale parte delle loro attività e passività, ovvero (b) qualsiasi operazione che si configuri come una scissione ai sensi del diritto nazionale pertinente;
5)
per «paese o territorio terzo» si intende qualsiasi paese o territorio al di fuori dello Spazio economico europeo.
6)
per «parte correlata» sì intende una persona fisica che è collegata a un ente creditizio o un suo parente stretto, o una persona giuridica che è collegata a un ente creditizio in conformità al diritto nazionale pertinente;
7)
per «decisione SREP» si intende la decisione adottata dalla BCE in base all' del regolamento (UE) n. 1024/2013 a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale annuale nell'accezione di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE;
8)
per «indice di copertura della liquidità» (liquidity coverge ratio, LCR) si intende l'indice definito nell' del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (7);
9)
per «norme di vigilanza e di regolamentazione equivalenti» si intendono i requisiti in materia di vigilanza e normativi ovvero le disposizioni regolamentari applicate da un Paese o territorio terzo che sono riconosciuti dalla Commissione come equivalenti a quelle vigenti nell'Unione in conformità agli articoli 107, paragrafo 4, e 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). I paesi e territori terzi interessati sono elencati negli allegati I e IV della decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione (9);
10)
«decisione di delega» e «decisione delegata» hanno lo stesso significato di cui, rispettivamente, ai punti 2 e 4 dell' della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);
11)
per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare le decisioni relative ai poteri nazionali;
12)
per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2;
13)
per «decisione negativa» si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione richiesta dal soggetto vigilato significativo. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni o obblighi è da considerare come decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie (a) garantiscano che il soggetto vigilato risponde ai requisiti di cui al diritto nazionale pertinente e siano state convenute per iscritto, ovvero (b) ribadiscano esclusivamente uno o più requisiti esistenti che gli enti sono già tenuti a soddisfare ai sensi di una pertinente disposizione di diritto nazionale ovvero richiedano informazioni sull'osservanza di uno o più di tali requisiti;
14)
per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16) dell' del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (10);
15)
per «succursale» si intende la succursale definita all', paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;
16)
per «ufficio di rappresentanza» si intende un ufficio che promuove o assiste le attività di un soggetto vigilato, ma che non esercita l'attività di ente creditizio;
17)
per «servizi di supporto non strategici» si intendono servizi amministrativi, servizi alla clientela, recupero crediti, firme elettroniche o altri servizi analoghi collegati all'attività di un ente creditizio;
18)
per «guida della BCE» si intende qualsiasi documento adottato dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di vigilanza e pubblicato sul sito internet della BCE e che fornisce orientamenti sull'interpretazione dei requisiti giuridici adottata dalla BCE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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