Definizione data dalla norma indicata.
il quantitativo di carburante per l'aviazione, indicato come combustibile per il volo dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione (trip fuel) e come combustibile per il rullaggio (taxi fuel) nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che è necessario per operare tutti i voli di un operatore aereo contemplati dal presente regolamento, in partenza da un determinato aeroporto dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento
Fonte: dlgs-2025-12-10-187 — art. 3 →