Art. 3

Definizioni

In vigore dal 31 dic 2025
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) «aeroporto dell'Unione»: un «aeroporto» quale definito all', punto 1), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui, nel periodo di riferimento precedente, il traffico passeggeri è stato superiore a 800.000 passeggeri o il traffico merci è stato superiore a 100.000 tonnellate, e che non è situato in una regione ultraperiferica, come indicato all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); b) «ente di gestione di un aeroporto dell'Unione»: in relazione a un aeroporto dell'Unione, il «gestore aeroportuale» quale definito all', punto 2), della direttiva 2009/12/CE o, qualora lo Stato membro interessato abbia riservato la gestione delle infrastrutture centralizzate per i sistemi di distribuzione del carburante a un altro ente a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 96/67/CE del Consiglio, tale altro ente; c) «operatore aereo»: un soggetto che ha operato almeno 500 voli di trasporto aereo commerciale di passeggeri o 52 voli di trasporto aereo commerciale «all-cargo» in partenza da aeroporti dell'Unione nel periodo di riferimento precedente oppure, se tale soggetto non può essere identificato, il proprietario dell'aeromobile; d) «volo di trasporto aereo commerciale»: un volo operato a fini di trasporto di passeggeri, merci o posta a titolo oneroso o a noleggio, compresi i voli nell'ambito dell'aviazione d'affari operati a fini commerciali; e) «rotta»: un viaggio effettuato su un volo, tenuto conto dei luoghi di partenza e di destinazione di tale volo; f) «carburante per l'aviazione»: il carburante «drop-in» fabbricato per l'uso diretto negli aeromobili; g) «carburanti sostenibili per l'aviazione»: carburanti per l'aviazione che sono: 1) carburanti sintetici per l'aviazione; 2) biocarburanti per l'aviazione; 3) carburanti per l'aviazione derivanti da carbonio riciclato; h) «biocarburanti per l'aviazione»: carburanti per l'aviazione che sono: 1) «biocarburanti avanzati» quali definiti all', secondo comma, punto 34), della direttiva (UE) 2018/2001; 2) «biocarburanti» quali definiti all', secondo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001, prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, di detta direttiva; 3) «biocarburanti» quali definiti all', secondo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001, ad eccezione dei biocarburanti ottenuti da «colture alimentari e foraggere» quali definite all', secondo comma, punto 40), di tale direttiva, che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo 29 di tale direttiva e che sono certificati conformemente all'articolo 30 della medesima direttiva; i) «carburanti per l'aviazione derivanti da carbonio riciclato»: carburanti per l'aviazione che sono «carburanti derivanti da carbonio riciclato» quali definiti all', secondo comma, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, che rispettano la soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 2, di tale direttiva e che sono certificati conformemente all'articolo 30 della medesima direttiva; l) «partita»: quantità di carburanti sostenibili per l'aviazione identificabile tramite un numero e rintracciabile; m) «emissioni durante il ciclo di vita»: emissioni, in anidride carbonica equivalente, dei carburanti sostenibili per l'aviazione, che tengono conto delle emissioni in anidride carbonica equivalente della produzione, del trasporto, della distribuzione e dell'uso a bordo di energia, anche durante la combustione, calcolate secondo le metodologie stabilite all'articolo 28, paragrafo 5, o all'articolo 31, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 o ai sensi della pertinente normativa dell'Unione europea; n) «carburanti sintetici per l'aviazione»: carburanti per l'aviazione che sono «combustibili rinnovabili di origine non biologica» quali definiti all', secondo comma, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001, che rispettano la soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 1, di tale direttiva e che sono certificati conformemente all'articolo 30 della medesima direttiva; o) «carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di carbonio»: carburanti per l'aviazione che sono di origine non biologica, il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio non fossile, e che soddisfano una soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita del 70 per cento secondo le metodologie per valutare tali riduzioni delle emissioni durante il ciclo di vita ai sensi della pertinente normativa dell'Unione europea; p) «carburanti convenzionali per l'aviazione»: carburanti per l'aviazione ottenuti da fonti fossili non rinnovabili di carburanti a base di idrocarburi; q) «idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio»: idrogeno per l'uso negli aeromobili il cui contenuto energetico deriva da fonti non fossili non rinnovabili e che soddisfa una soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita del 70 per cento secondo le metodologie per valutare tali riduzioni delle emissioni durante il ciclo di vita ai sensi della pertinente normativa dell'Unione europea; r) «idrogeno rinnovabile per l'aviazione»: idrogeno per l'uso negli aeromobili che è considerato «combustibile rinnovabile di origine non biologica», quale definito all', secondo comma, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001, che rispetta la soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 1, di tale direttiva e che è certificato conformemente all'articolo 30 della medesima direttiva; s) «idrogeno per l'aviazione»: idrogeno rinnovabile per l'aviazione o idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio; t) «carburanti per l'aviazione a basse emissioni di carbonio»: carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di carbonio o idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio; u) «fornitore di carburante per l'aviazione»: «fornitore di combustibile» quale definito all', secondo comma, punto 38), della direttiva (UE) 2018/2001, che fornisce carburante per l'aviazione o idrogeno per l'aviazione presso un aeroporto dell'Unione; v) «gestore del carburante»: un prestatore di servizi di assistenza a terra che organizza ed effettua le operazioni di rifornimento e recupero del carburante, compresi il magazzinaggio e il controllo della qualità e della quantità delle forniture, per gli operatori aerei negli aeroporti dell'Unione, come indicato nell'allegato della direttiva 96/67/CE; z) «sede di attività principale»: sede principale o sede legale di un fornitore di carburante per l'aviazione nello Stato membro in cui ha luogo il controllo finanziario e operativo principale del fornitore di carburante per l'aviazione; aa) «anno di riferimento»: un periodo di un anno durante il quale devono essere presentate le relazioni di cui agli , che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; bb) «periodo di riferimento»: un periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di riferimento; cc) «fabbisogno annuo di carburante per l'aviazione»: il quantitativo di carburante per l'aviazione, indicato come combustibile per il volo dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione (trip fuel) e come combustibile per il rullaggio (taxi fuel) nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che è necessario per operare tutti i voli di un operatore aereo contemplati dal presente regolamento, in partenza da un determinato aeroporto dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento; dd) «quantitativo annuo non caricato»: la differenza tra il fabbisogno annuo di carburante per l'aviazione e il quantitativo effettivamente caricato da un operatore aereo prima dei voli contemplati dal presente regolamento in partenza da un determinato aeroporto dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento; ee) «quantitativo annuo totale non caricato»: la somma dei quantitativi annui non caricati da un operatore aereo in tutti gli aeroporti dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento; ff) «sistema relativo ai gas a effetto serra»: un sistema che concede benefici agli operatori aerei che utilizzano carburanti sostenibili per l'aviazione; gg) DSAF: quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota minima complessiva di carburanti sostenibili, come stabilita per l'anno di riferimento; hh) DSYN1: quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota minima di carburanti sintetici, come stabilita per l'anno di riferimento; ii) DSYN2: quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota media di carburanti sintetici stabilita per l'anno di riferimento; ll) CN: quantitativo totale annuo di carburante non caricato, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate; mm) PMASAF: prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro, del carburante sostenibile per l'aviazione; nn) PMACJF: prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro, del carburante convenzionale per l'aviazione; oo) PMASYN: prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro, del carburante sintetico per l'aviazione; pp) PMAAF: prezzo medio per tonnellata, espresso in euro, del carburante per aviazione; qq) NSAF: quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate, di carburanti sostenibili per l'aviazione in merito ai quali sono state fornite informazioni fuorvianti o inesatte da parte dei fornitori di carburante per l'aviazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;187#art-3

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