Questo termine è definito da 68 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un sottosistema o un componente di sicurezza, o che lo fa progettare o fabbricare, e che lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o lo installa in un impianto a fune
Fonte: reg-2016-03-09-424 — art. 3 →una persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misura o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi
Fonte: dlgs-2007-02-02-22 — art. 2 →persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale
Fonte: dlgs-2010-01-27-17 — art. 2 →la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti contemplati dal presente decreto e che è responsabile della conformità al presente decreto del prodotto, in vista della sua immissione sul mercato ovvero per la messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la presente definizione o di un importatore quale definito alla lettera h), è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto
Fonte: dlgs-2011-02-16-15 — art. 2 →ogni persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: dlgs-2012-06-12-78 — art. 2 →qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: reg-2019-06-20-1020 — art. 3 →la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o lo utilizza per i propri scopi
Fonte: dlgs-2016-05-19-81 — art. 2 →la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: reg-2024-06-13-1781 — art. 2 →qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto nella forma di componenti di interoperabilità, sottosistemi o veicoli, oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio
Fonte: dlgs-2019-05-14-57 — art. 3 →una persona fisica o giuridica che sviluppa o fabbrica prodotti con elementi digitali o che fa progettare, sviluppare o fabbricare prodotti con elementi digitali e li commercializza con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso, di monetizzazione o gratuito
Fonte: reg-2024-10-23-2847 — art. 3 →una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio
Fonte: reg-2009-11-30-1223 — art. 2 →un fabbricante quale definito all’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2019/1020
Fonte: reg-2020-05-25-740 — art. 3 →la persona fisica o giuridica che fabbrica o rimette a nuovo un dispositivo oppure lo fa progettare, fabbricare o rimettere a nuovo, e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio commerciale
Fonte: reg-2017-04-05-746 — art. 2 →una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: dec-2010-11-09-713 — art. 3 →qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto fertilizzante dell’UE oppure lo fa formulare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: reg-2019-06-05-1009 — art. 2 →persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva
Fonte: dir-2006-05-17-42 — art. 2 →la persona fisica o giuridica che progetta e/o fabbrica un articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell'immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale
Fonte: dir-2007-05-23-23 — art. 2 →una persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: dir-2014-02-26-31 — art. 2 →una persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misura o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi
Fonte: dir-2014-02-26-32 — art. 4 →la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale
Fonte: dir-2014-02-26-35 — art. 2 →la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o lo utilizza per i propri scopi
Fonte: dir-2014-02-26-28 — art. 2 →una persona fisica o giuridica che fabbrica un recipiente oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: dir-2014-02-26-29 — art. 2 →una persona fisica o giuridica che fabbrica un apparecchio, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale apparecchio con il proprio nome o marchio commerciale
Fonte: dir-2014-02-26-30 — art. 3 →la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri
Fonte: dir-2014-05-15-68 — art. 2 →il fabbricante quale definito all’articolo 2, punto 42, del regolamento (UE) 2024/1781
Fonte: dir-2024-06-13-1799 — art. 2 →qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto nella forma di componenti di interoperabilità, sottosistemi o veicoli o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio
Fonte: dir-2016-05-11-797 — art. 2 →fabbricante quale definito all'articolo 2, punto 36), della direttiva (UE) 2016/797
Fonte: dir-2016-05-11-798 — art. 3 →qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: reg-2024-11-27-3015 — art. 2 →un’impresa di produzione di materia prima, riconosciuta a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006
Fonte: reg-2006-06-29-967 — art. 2 →qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un DPI o che lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale
Fonte: reg-2016-03-09-425 — art. 3 →una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale
Fonte: reg-2019-03-12-945 — art. 3 →la persona o l'organismo responsabile davanti all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti del processo di certificazione e della conformità delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi, indipendentemente dal fatto che tale persona o organismo partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del componente, dell'entità tecnica indipendente o del sistema oggetto della certificazione
Fonte: reg-2022-08-01-1362 — art. 2 →qualsiasi persona fisica o giuridica che: a) fabbrichi prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento o che faccia progettare o fabbricare tali prodotti e li commercializzi con il proprio nome o con il proprio marchio
Fonte: reg-2023-06-14-1230 — art. 3 →qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona
Fonte: reg-2023-05-10-988 — art. 3 →qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità
Fonte: reg-2023-07-12-1542 — art. 3 →persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti o li fa progettare o fabbricare e li commercializza con il proprio nome o marchio, oppure che progetta e costruisce prodotti per il proprio uso
Fonte: reg-2024-01-23-370 — art. 1 →un fabbricante quale definito all’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2019/1020
Fonte: reg-2024-11-27-3110 — art. 3 →la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia: a) fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica
Fonte: reg-2024-12-19-40 — art. 3 →una persona fisica o giuridica che fabbrica un detergente o un tensioattivo o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: reg-2026-02-11-405 — art. 2 →la persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: reg-2025-11-26-2509 — art. 3 →la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale
Fonte: dpr-1999-04-30-162 — art. 2 →persona fisica o giuridica che fabbrica un dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e che lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio
Fonte: d-2019-10-02-122 — art. 1 →una persona fisica o giuridica che fabbrica un recipiente oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: dlgs-1991-09-27-311 — art. 1-bis →una persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: dlgs-1992-12-29-517 — art. 2 →persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della realizzazione di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, ai fini dell'immissione in commercio con il proprio nome o con il proprio marchio. Sono, altresì, considerati fabbricanti le persone fisiche o giuridiche che, per uso proprio, progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare o mettono in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I
Fonte: dlgs-2002-09-04-262 — art. 2 →la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato
Fonte: dlgs-2010-04-29-75 — art. 2 →qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio
Fonte: dlgs-2016-01-11-5 — art. 3 →una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: dlgs-2016-01-12-6 — art. 2 →la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale
Fonte: dlgs-2015-07-29-123 — art. 2 →la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale
Fonte: dlgs-2016-05-19-86 — art. 2 →una persona fisica o giuridica che fabbrica apparecchiature radio o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: dlgs-2016-06-22-128 — art. 2 →qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto nella forma di componenti di interoperabilità, sottosistemi o veicoli, oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio
Fonte: dlgs-2019-05-14-50 — art. 3 →una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio d'impresa
Fonte: dlgs-2022-05-27-82 — art. 2 →qualunque soggetto che sia, o desideri essere, coinvolto in un’attività di sicurezza dell’euro, esclusi i soggetti che sono solo, o solo desiderino essere, coinvolti nel trasporto o distruzione degli elementi di sicurezza dell’euro
Fonte: dec-2008-05-15-3 — art. 1 →qualunque soggetto che sia o intenda essere coinvolto in un’attività di produzione delle banconote in euro
Fonte: dec-2010-11-25-22 — art. 1 →una persona fisica o giuridica che produce equipaggiamento marittimo oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio
Fonte: dpr-2017-12-20-239 — art. 3 →ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità
Fonte: reg-2008-12-16-1272 — art. 2 →la persona fisica o giuridica che fabbrica o rimette a nuovo un dispositivo oppure lo fa progettare, fabbricare o rimettere a nuovo, e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio commerciale
Fonte: reg-2017-04-05-745 — art. 2 →persona fisica o giuridica che fabbrica macchine mobili non stradali o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: reg-2024-12-19-14 — art. 3 →persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: dlgs-2011-04-11-54 — art. 2 →un soggetto giuridico che può essere in grado di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro, fatta eccezione per i soggetti giuridici che sono coinvolti esclusivamente nel trasporto o nella distruzione di elementi di sicurezza dell’euro
Fonte: dec-2020-04-27-637 — art. 1 →la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti che consumano energia contemplati dalla presente direttiva e che è responsabile della conformità alla presente direttiva del prodotto che consuma energia, in vista della sua immissione sul mercato e/o messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui alla prima frase o di un importatore quale definito al punto 8, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato e/o mette in servizio prodotti che consumano energia contemplati dalla p
Fonte: dir-2005-07-06-32 — art. 2 →persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: dir-2009-06-18-48 — art. 3 →la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale
Fonte: dir-2014-02-26-33 — art. 2 →una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Fonte: dir-2014-04-03-40 — art. 2 →una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio o lo utilizza a fini propri
Fonte: dir-2014-02-26-34 — art. 2 →una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio d’impresa
Fonte: dir-2019-04-17-882 — art. 3 →qualsiasi persona fisica o giuridica che: a) sviluppa, produce o fabbrica un prodotto
Fonte: dir-2024-10-23-2853 — art. 4 →